Che cos’é il Rischio vibrazioni?

    La protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni è regolamentata negli artt. 199-200-201-202-203-204-205 contenuti nel Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/08 recepimento della Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002 diventata in Italia le patologie nel decennio 1989-1999 la QUINTA causa di malattia professionale indennizzata dall’INAIL.

    La valutazione prevede la classificazione di:

    1. vibrazioni trasmesse dal sistema mano-braccio all’uomo (UNI EN ISO 5349-1/2). Queste vibrazioni sono generalmente causate dal contatto delle mani con l’impugnatura di utensili manuali o di macchinari mano. Utensili di tipo percussorio: scalpellatori, martelli rivettatori, martelli perforatori, martelli demolitori, trapani a percussione, avvitatori ad impulso, cesoie, roditrici, o utensili di tipo rotativo: levigatrici orbitali, seghe circolari, seghetti alternativi, smerigliatrici, motoseghe, decespugliatoi, o altre macchine tipo tagliaerba, motocoltivatori, ribattitrici, trapani da dentista. Tali vibrazioni comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; Es.. sindrome della mano bianca, presenta questi sintomi:
      a. Formicolio e/o insensibilità alle dita
      b. Difficoltà nel percepire gli oggetti al tatto
      c. Perdita di forza nelle mani
      d. Impallidimento e successivo arrossamento delle dita accompagnato da una sensazione di dolore (in ambienti freddi e/o umidi)
      e. Danni alla muscolatura, alle ossa e alle giunture
    2. vibrazioni trasmesse al corpo intero (UNI ISO 2631-1): Sono generalmente causate da macchine e/o veicoli industriali, agricoli o di trasporto pubblico che espongono tutto il corpo a vibrazioni e impatti, tipo attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe, pale meccaniche, trattori, macchine agricole, autobus, carrelli elevatori, camion, ecc. e vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero. Tali vibrazioni comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

    Il datore di lavoro è tenuto, ogni anno, a redigere il documento ufficiale “Documento di Valutazione Rischi da vibrazioni” che deve contenere l’indicazione dei rischi in azienda, le misure di prevenzione e protezione che già sono state adottate e che verranno adottate, per i lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

    Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

    Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante:

    1. l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche facendo riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni
    2. in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature
    3. attraverso una misurazione con l’ausilio di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriate (di cui QSM ne è proprietaria e qualificata) e che resta comunque il metodo di riferimento.

    In riferimento a quanto previsto nell’articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 202, quando sono superati i valori limiti (imposti dal D.Lgs 81/2008), il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

    a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

    b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

    c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

    d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;

    e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

    f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

    g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;

    h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

    i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.


    I vantaggi

    Il mancato ricorso alla valutazione da vibrazioni può comportare la possibilità di danni per i lavoratori esposti e può esporre il datore di lavoro a sanzioni in seguito a controlli da parte dell’organo di vigilanza.

    Le misurazioni pertanto permettono di:

    • definire correttamente i valori di esposizione dei lavoratori,
    • di valutare correttamente il rischio,
    • di definire le misure idonee per la riduzione del rischio,
    • di definire correttamente la tipologia di dispositivi di protezione individuale,
    • di definire i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria;
    • di non incorrere in possibili sanzioni.

    A chi si rivolge il Rischio Rumore

    Il Rischio vibrazioni così come definito nel D.Lgs 81/2008 si rivolge a tutti i datori di lavoro di aziende pubbliche e private che abbiano al loro interno lavoratori, intendendo con questo termine “qualsiasi persona che indipendente dalla tipologia contrattuale svolge una’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione”, ovvero corrisponde con il campo di applicazione del D.Lgs 81/2008.


    Certificazione Rischio Rumore

    Non esiste la certificazione di parte terza rilasciata da un Organismo di certificazione indipendente accreditato che ne garantisca la conformità ai requisiti di legge, ma l’adeguamento si esplica attraverso l’applicazione dei riferimenti di legge, e di una relazione redatta da personale qualificato che ne attesta la congruenza.