Che cos’é il Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi?
Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 detta precisi obblighi a carico del datore di lavoro per ridurre i rischi derivanti da movimentazione manuale dei carichi. Nello specifico vengono definite attività di movimentazione carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
Pertanto, rientrano nel campo di applicazione tutte le azioni che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, quali le patologie alle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari (per esempio, le patologie a carico degli arti superiori), e non solo le patologie dorso-lombari, alle quali faceva riferimento il D.Lgs 626/1994. Questa nuova definizione è in linea con i contenuti dell’Allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008 nel quale sono citate, mediante il riferimento alle norme della serie ISO 11228, anche le operazioni di movimentazione dei carichi leggeri ad alta frequenza, che tipicamente sono la causa di patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare prioritariamente i compiti che comportano una movimentazione manuale di carichi potenzialmente a rischio e quindi di procedere alla eliminazione e riduzione del rischio, all’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure che devono essere adottate per tali figure.
Lo SPreSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) ha pubblicato un documento “La movimentazione manuale dei carichi – D.Lgs. 81/2008 e Norma Tecnica UNI ISO 11228 parte 1 e 2” contenente informazioni utili a tutti i tecnici della sicurezza, con indicazioni su:
- la normativa di riferimento
- le misure comportamentali da adottare al fine di prevenire i rischi legati alla MMC tra cui le utili raccomandazioni:
- non superare i limiti di peso del carico secondo quanto indicato dalla normativa e dalle norme di riferimento
- evitare la “flessione del rachide”, puntando sempre al massimo equilibrio
- evitare di sottoporre la colonna vertebrale ed il resto del corpo a tensioni meccaniche nocive
- chiedere informazioni ai dirigenti e ai preposti sul peso e sul centro di gravità del carico, ove non riportato chiaramente sui contenitori dei pesi da movimentare
- le procedure da seguire in 3 diverse situazioni:
- carichi leggeri
- carichi pesanti
- carichi molto pesanti
- l’applicazione delle norme ISO nella valutazione dei rischi da MMC
Un’altra importante novità sta proprio nel fatto che nell’Allegato XXXIII sono citate specifiche norme tecniche che devono essere considerate quali riferimento per effettuare la valutazione dei rischi e stabilire le misure di miglioramento.
In particolare, sono richiamate le norme della serie ISO 11228, «Ergonomia – movimentazione manuale», le quali sono suddivise in tre parti:
- parte 1 sollevamento e trasporto;
- parte 2 traino e spinta;
- parte 3 movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.
Rispetto alle norma ISO 11228, le linee guida adottavano anche un differente procedimento valutativo delle azioni di sollevamento, basato su un modello proposto dal NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health 1993), e riferimenti diversi per la valutazione delle azioni di traino e di spinta, basati sugli studi di Snook e Ciriello (1991).
Si fa notare che è stato abolito in condizioni ottimali il limite di 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne che conduceva – nel D.Lgs. 626/94 – ad un’applicazione del metodo NIOSH adattata
all’italiana (con un peso massimo di 30 kg contro i 23 kg indicati dal metodo). Il peso massimo (in condizioni ottimali) consentito è ora di 25 kg per gli uomini e di 15 kg per le donne.
Norme serie ISO 11228 (parti 1-2-3)
ISO 11228-1 Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento e spostamento è riconducibile nell’approccio al metodo NIOSH.
ISO 11228-2:2007- Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 2: Spinta e traino è riconducibile nell’approccio al metodo Snook & Ciriello. La norma da’ valori guida per azioni di spinta e traino da parte di tutto il corpo. Offre linee guida per la valutazione dei fattori di rischio ritenuti rilevanti per le azioni manuali di spinta e traino, permettendo la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori.
ISO 11228-3:2007 – Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 3: Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza è riconducibile nell’approccio al metodo OCRA.
I Vantaggi
Il mancato ricorso alla valutazione del rischio MMC può comportare la possibilità di danni per i lavoratori esposti e può esporre il datore di lavoro a sanzioni in seguito a controlli da parte dell’organo di vigilanza.
Le valutazione permette pertanto di:
- definire correttamente i valori di esposizione dei lavoratori,
- di valutare correttamente il rischio,
- di definire le misure idonee per la riduzione dei livelli di rischio,
- di definire correttamente la tipologia di dispositivi di protezione da attuare,
- di definire i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria;
- di non incorrere in possibili sanzioni.
A Chi si rivolge il Rischio MMC
Il Rischio MMC così come definito nel D.Lgs 81/2008 si rivolge a tutti i datori di lavoro di aziende pubbliche e private che abbiano al loro interno lavoratori che possono essere oggetto di movimentazione Manulae dei carichi, come meglio descritto nella definizione
Certificazione Rischio MMC
Non esiste la certificazione di parte terza rilasciata da un Organismo di certificazione indipendente accreditato che ne garantisca la conformità ai requisiti di legge, ma l’adeguamento si esplica attraverso l’applicazione dei riferimenti di legge, e di una relazione redatta da personale qualificato che ne attesta la congruenza.