Che cosa è il Regolamento 715/2013
Al fine di agevolare il mercato del riciclaggio dei rottami di rame, destinati ad essere impiegati come materie prime nelle fonderie per la produzione di rame, è stato adottato dall’Unione Europea, in data 25 Luglio 2013, il Regolamento n. 715/2013 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (Rame), cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE (End of Waste).
Con tale Regolamento si stabilisce quindi quale iter debbano seguire le aziende che recuperano/commercializzano rifiuti metallici in rame affinché il loro prodotto possa non essere considerato rifiuto (EOW) in previsione di un loro riutilizzo o commercializzazione.
I criteri individuati dal presente Regolamento, attuativo a decorrere dal 1° Gennaio 2014, sono finalizzati a garantire, che i rottami ottenuti mediante un’operazione di recupero:
- soddisfino i requisiti tecnici dell’industria metallurgica;
- siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti;
- non comportino ripercussioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana.
In particolare, i rottami di cui al presente Regolamento, cessano di essere considerati rifiuti quando, all’atto della cessione dal produttore ad un detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- soddisfino i requisiti tecnici dell’industria metallurgica;
- siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti;
- non comportino ripercussioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana.
In particolare, i rottami di cui al presente Regolamento, cessano di essere considerati rifiuti quando, all’atto della cessione dal produttore ad un detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
A. i rifiuti utilizzati come materiale in ingresso all’operazione di recupero
• sono solo rifiuti contenenti rame recuperabile;
• non contengono rifiuti pericolosi o sono state eliminati mediante processi e tecniche di trattamento definite dal Regolamento;
- non sono:
- limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
- fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
B. i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i requisiti di qualità indicati dallo stesso Regolamento
C. il produttore del rottame ha rispettato le seguenti prescrizioni
- per ciascuna partita di rottami ha stilato una dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico;
- ha trasmesso la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami;
- conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle Autorità competenti che la richiedano;
- applica un sistema di gestione della qualità, atto a dimostrare che, sia i rifiuti in ingresso che i rottami in uscita dall’operazione di recupero, rispettano ai criteri del presente regolamento.
Risulta pertanto necessario implementare un Sistema di Gestione della Qualità in accordo al Regolamento (UE) 715/2013 in grado di dare trasparenza nei confronti del mercato sulle modalità di gestione dei rottami metallici garantendo la tracciabilità dei trattamenti e la qualità del rottame, e dovrà garantire e disciplinare:
- il controllo in accettazione dei rifiuti in ingresso all’operazione di recupero;
- il monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento eventualmente applicate;
- il monitoraggio della qualità dei rottami metallici in uscita dall’operazione di recupero (che comprenda anche campionamento e analisi);
- l’efficacia del monitoraggio della radioattività di ogni partita;
- le modalità di raccolta e analisi delle osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- la registrazione dei risultati dei controlli effettuati;
- la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- la formazione del personale
I Vantaggi
Applicare un sistema Qualità previsti dai Regolamenti UE n. 715 permette all’Organizzazione non solo di raggiungere l’obiettivo di rispettare la Norma in tutti i suoi punti, ma anche di ottenere i seguenti vantaggi:
- Possibilità di accedere al mercato della produzione/recupero/commercializzazione dei Rottami metallici ad oggi non accessibili senza l’Attestazione di conformità
- Assicurare che il materiale in ingresso presso lo stabilimento abbia le caratteristiche richieste dal Regolamento
- Assicurare il controllo dei processi produttivi
- Assicurare che il materiale in uscita dall’impianto di Produzione/recupero abbia le caratteristiche richieste dal Regolamento
- Possibilità di immettere sul mercato prodotti anziché rifiuti evitando la necessità di ottemperare alle prescrizioni nazionali e regionali cogenti in materia di rifiuti
- Riconoscimento da parte di un organismo terzo indipendente della conformità al Regolamento europeo
- Possibilità di integrazione del Sistema di Gestione della Qualità con altri sistemi di gestione aziendale
Certificazione
La conformità ai requisiti del Regolamento si esplica nella certificazione di conformità al Regolamento da parte di un Organismo preposto alla valutazione della conformità come stabilito dagli stessi Regolamenti.
Il rilascio del certificato è subordinato all’esito positivo di una visita periodica, con cadenza triennale, finalizzata al riscontro dei requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 715/2011 sui rottami metallici in Rame.
A Chi si rivolge il Regolamento 715/2013
Il Regolamento si rivolge a tutti coloro che detengono, recuperano, commercializzano e producono rottami metallici (in Rame). Sono inclusi anche un detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici in Rame che per la prima volta ha cessato di essere rifiuti, ovvero, qualsiasi persona fisica o giuridica che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti.