Che cosa è il Regolamento UE 305/2011?

    A ventidue anni dalla pubblicazione della Direttiva 89/106/CEE sui Prodotti da Costruzione nasce il nuovo Regolamento UE 305/2011 che abroga la Direttiva precedente e con l’introduzione del CPR mira a risolvere i problemi riscontrati nell’applicazione del vecchio CPD e ad eliminare tutti quegli ostacoli regolamentari e tecnici alla libera circolazione dei prodotti da costruzione. Ad integrazione e parziale modifica del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) sui prodotti da costruzione e dei successivi Regolamenti Delegati attuativi del CPR di recente sono state pubblicate due ulteriori provvedimenti in materia di prodotti da costruzione: 

    • Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 che modifica l’allegato III del CPR per quanto concerne il modello da usare per redigere la Dichiarazione di Prestazione 
    • Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 che modifica l’allegato V del CPR per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione.

    La Dichiarazione di Prestazione (DoP), concetto chiave del sistema CPR, diventa il documento fondamentale che sostituisce la Dichiarazione di Conformità e senza il quale non può essere apposta la marcatura CE.

    Al contrario di quanto previsto dal CPD, per il quale la Dichiarazione di conformità rimaneva al fabbricante e le informazioni sul prodotto erano riportate unitamente nella marcatura CE, con la DoP questo è un documento separato che deve accompagnare sempre il prodotto.

    In sintesi, l’obiettivo fondamentale che si pone il nuovo regolamento non è tanto quello di definire la sicurezza dei prodotti da costruzione, ma quello di garantire che siano fornite informazioni precise ed affidabili riguardo alle loro prestazioni. La marcatura CE, in questo contesto, non attesta direttamente alcuna idoneità all’uso del prodotto da costruzione, idoneità che dovrà essere valutata dall’utilizzatore o dall’autorità di controllo in base alle prestazioni dichiarate in confronto a quelle richieste nel capitolato.

    Il CEN, comitato europeo dedicato alla normazione, ha messo a punto quindi una serie di norme per la marcatura degli aggregati, in funzione della destinazione d’uso all’interno del mercato delle costruzioni. In particolare le norme armonizzate per gli aggregati indicate sono:

    • EN 12620 Aggregati per calcestruzzo
    • EN 13043 Aggregati per conglomerati bituminosi
    • EN 13055-1 Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte
    • EN 13055 Aggregati leggeri per conglomerati bituminosi
    • EN 13139 Aggregati per la produzione di malte
    • EN 13242 Aggregati per materiali con legante idraulico per uso in lavori di ingegneria civile e costruzione di strade
    • EN 13383 Aggregati e blocchi per opere idrauliche
    • EN 13450 Ballast ferroviario

    Il Regolamento UE 305/2011 definisce i possibili livelli di attestazione e la “norma tecnica armonizzata” di riferimento del prodotto stabilisce a quale di questi attenersi.

    Il Regolamento prevede vari livelli di attestazione secondo lo schema sottostante.

    Gli aggregati di calcestruzzo, che sono ovviamente i più diffusi nel mercato, hanno un sistema di attestazione 2+ come previsto dalla Direttiva dei prodotti da Costruzione e dalle Linee guida per la produzione, il trasporto ed il controllo del Calcestruzzo preconfezionato.


    I Vantaggi

    Applicare un sistema di controllo della produzione in fabbrica CPF secondo il Regolamento UE 305/2011 permette all’Organizzazione non solo di raggiungere l’obiettivo di rispettare le leggi Italiane ed europee in tutti i suoi punti e di evitare pesanti sanzioni (anche penali), ma anche di ottenere i seguenti vantaggi:

    1. Possibilità di accedere al mercato Europeo della produzione e commercializzazione dei prodotti da costruzione
    2. Assicurare che il materiale in ingresso presso lo stabilimento abbia le caratteristiche richieste dal Regolamento
    3. Assicurare il controllo dei processi produttivi e la sua rintracciabilità
    4. Supporto al produttore nelle prove iniziali di tipo
    5. Applicare dei controlli su apparecchiature e produzione che garantiscano la qualità dei prodotti;
    6. Mantenere e trasferire nel tempo le competenze, grazie all’utilizzo di una documentazione standardizzata e alla formalizzazione di procedure condivise;
    7. Riconoscimento da parte di un organismo terzo indipendente della conformità al Regolamento europeo
    8. Possibilità di integrazione del Sistema di Gestione della Qualità con altri sistemi di gestione aziendale

    Certificazione/Attestazione

    La conformità ai requisiti della Direttiva 305/2011/CEE si esplica nella certificazione/attestazione di conformità del prodotto/processo e nel rilascio del Certificato da parte di un Organismo di Notifica accreditato dal Ministero preposto alla valutazione della conformità. Il rilascio del certificato con indicazione del numero identificativo dell’ente di Notifica è subordinato all’esito positivo di una visita periodica finalizzata al riscontro dei requisiti stabiliti dalla stessa Direttiva. 

    A Chi si rivolge la Direttiva 305/2011/CEE

    Il Regolamento si rivolge a tutti coloro che producono, detengono, commercializzano e immettono sul mercato europeo Prodotti da costruzione.

    In particolare:

    • Il fabbricante
    • Il mandatario, o rappresentante autorizzato
    • L’importatore
    • Il distributore