Che cos’è il Regolamento CE n. 510/2006 (DOP-IGP-STG

    La disciplina delle DOP e delle IGP e STG è attualmente contenuta, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari in generale, nel regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che ha abrogato e sostituito il precedente regolamento (CE) n. 510/2006.

    Il Reg. CEE 510/2006 detta le norme per l’attribuzione della Denominazione di Origine Protetta (DOP), al fine di poter designare con il nome della regione, o del luogo d’origine, un prodotto agro-alimentare originario della regione o del luogo medesimo cosi come le regole per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP).


    I vantaggi

    E’ importante considerare che la richiesta di riconoscimento della DOP-IGP e, successivamente, il suo utilizzo da parte delle imprese rispondono spesso a logiche e motivazioni sia di tipo “offensivo” che di tipo “difensivo”, e molto spesso non immediatamente legate a motivazioni di prezzo. La protezione dall’uso sleale del nome geografico è la motivazione spesso prevalente, almeno per quei prodotti che hanno una reputazione consolidata anche se magari solo su mercati locali o di nicchia e/o che impiegano nomi dotati di per sé di una elevata attrattività (ad es. Toscana o Chianti).


    Per le Aziende

    Ha portato verso il riconoscimento dei marchi di origine dei prodotti agricoli e alimentari ha avuto come effetto quello del riconoscimento e della tutela di produzioni alimentari che, per la tipicità delle materie prime, delle metodiche di lavorazione e degli ambienti territoriali.


    Per il consumatore

    Per il consumatore la denominazione rappresenta una maggiore trasparenza delle informazioni sull’origine dei prodotti, la certezza di una qualità certificata e garantita dai sistemi di controllo a cui i consorzi e i produttori sono sottoposti, nonché la garanzia del rispetto della tradizionalità.