Che cos’é la Legge 162

    L’art. 2 della Legge 5 novembre 2021, n. 162, va a modificare e a implementare l’art. 25 del D.lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità) ampliando la nozione di discriminazione non solo ai lavoratori e alle lavoratrici, ma anche alle candidate e ai candidati in fase di selezione del personale.

    In particolare l’art. 2-bis inserisce il concetto di discriminazione indiretta (modifiche delle condizioni e il tempo del lavoro in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive) che pone il lavoratore o la lavoratrice (il candidato o la candidata) in una condizioni di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori o una limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali o anche una limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

    Già la legge delega 14 marzo 1985 n. 13, e all’articolo 1 delle pari opportunità che definiva “le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo” concetti che con la legge del 2021 vengono estesi ed ampliati.

    Nella legge delle pari opportunità sono previsti in particolare, dal 2022 che le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti hanno l’obbligo di monitorare la situazione del personale, redigendo un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il rapporto va redatto in modalità telematica tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. Sarà accessibile dai consiglieri di parità territoriali, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al CNEL.

    Mentre le imprese sotto 50 dipendenti potranno applicarlo su base volontaria.


    I vantaggi

    Applicare la legge 162 non è una norma ma una legge cogente il cui campo di applicazione deve essere verificato da personale esperto; la violazione comporta delle sanzioni amministrative e penali. In caso il rapporto Biennale sia mancante di dati o inesatto sono previste sanzioni da parte dell’ispettorato del lavoro tra € 1.000,00 a € 5.000,00 mentre la mancata compilazione del rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’Azienda.


    Certificazione Regolamento 162

    Non esiste la certificazione di parte terza rilasciata da un Organismo di certificazione indipendente accreditato che ne garantisca la conformità ai requisiti di legge, ma l’adeguamento si esplica attraverso l’applicazione dei riferimenti di legge.


    A Chi si rivolge il Codice delle Pari Opportunità

    La legge 162 si applica a tutte le organizzazioni private e pubbliche che hanno oltre 50 dipendenti.