Preposto Per la Sicurezza – Aggiornato Legge 215/2021

Riferimenti Legislativi: D.Lgs. n. 81/08, art. 18, comma 1, lettera l) e art. 37 – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 n. 221

Corso per la Qualifica  di Preposto per la Sicurezza

Date:
20 e 21 dicembre 2023

Orari: 09:00 – 13:00
tramite piattaforma ZOOM in modalità sincrona

Tipologia: Qualifica
Erogazione: E-Learning
Codice corso: PREP-F1
Destinato a Preposto

Durata 8 ore

Questo è il tempo necessario impiegato per completare questo corso.

Costo 130,00  + iva

Prezzo una tantum per seguire il corso da sostenere solo al momento dell'acquisto.

Validità 2 Anni

Ogni corso sul sito dispone di una sua validità temporale variabile.

Erogazione E-Learning

I nostri corsi possono essere erogati in aula, con erogazione mista o 100% online.

Specifiche del corso

Il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 18 e 19 deve attivare un sistema di sorveglianza dell’applicazione dei sistemi di Sicurezza, al fine di:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
  • verificare che i dipendenti abbiamo ricevuto l’adeguata formazione
  • informare i lavoratori sui potenziali rischi
  • segnalare le deficienze dei mezzi e dei DPI.

Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti di individuare il Preposto o i preposti come figura di primaria delicatezza e di assoluta centralità affianco a datore di lavoro e dirigente per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico. Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti lo stesso è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza ed in caso interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per svolgere questa attività il Preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione sulla sicurezza previsto per i lavoratori anche una “formazione particolare aggiuntiva” della durata di 8 ore ed aggiornarla periodicamente ogni 5 anni come previsto nell’Accordo Stato Regioni.


Destinatari

Il corso è rivolto a tutti i Preposti di “prima nomina” che individuati all’interno dell’azienda sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono il rispetto delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.


Obiettivi

Il corso ha l’obiettivo di formare tutti i Preposti, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, che svolgono attività in aziende di Preposto per la Sicurezza negli ambienti di lavoro. Il corso illustrerà alcuni modelli di comportamento utili alla gestione della sicurezza propria e degli altri.


Argomenti

Modulo A. (4 ore)

  • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
  • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
  • Definizione ed individuazione dei fattori di rischio Incidenti e infortuni mancati
  • Incidenti e infortuni mancati
  • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri

Modulo B. (4 ore)

  • Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
  • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
  • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso di mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

Test finale parte specifica


Crediti formativi

Il corso consente di acquisire la Qualifica prevista dalla legislazione vigente per ricoprire il ruolo di Preposto in azienda.


Attestato

Per ogni partecipante sarà rilasciato un Attestato di Qualifica riconosciuto; frequenza e superamento del test finale come stabilito dall’artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08, e dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 n. 221, e come previsto dal decreto dell’Assessorato della Regione Siciliana della salute n. 1619 del 08/08/2012.


Sanzioni

I Datori di Lavoro e i dirigenti sono responsabili per la mancata informazione/formazione dei lavoratori addetti e, in caso di inadempienza, sono sanzionabili secondo le seguenti casistiche specifiche e misure a Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Inoltre come sancito dal decreto fiscale (D.L. 21/10/2021 n° 146 la mancata formazione rappresenta uno dei motivi di sospensione delle attività.

Domande frequenti

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