Specifiche del corso
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 81/08, nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
A tal fine, il datore di lavoro e i dirigenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), hanno l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
I contenuti della formazione degli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, sono conformi al Decreto Ministeriale 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il quale classifica le aziende in n. 3 livelli di rischio: Livello 1 (ex rischio basso) – Livello 2 (ex rischio medio) – Livello 3 (ex rischio alto).
Come Definito nel D.Lgs. n. 81/08 e dal Decreto Ministeriale 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio i discenti dovranno successivamente al corso effettuare le verifiche di apprendimento presso il Comando dei VVF al fine di conseguire l’idoneità tecnica ed ottenere la successiva Qualifica Rischio Livello III.
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il Datore di Lavoro, organizzi un sistema interno di gestione delle emergenze designando uno o più lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una formazione attraverso dei corsi che tengono conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva ed aggiornare la propria qualifica con dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale. Il corso di formazione antincendio rispetta quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono un’ottima preparazione delle squadre di emergenza ottenuta grazie al personale esperto, gli ottimi supporti informativi e le prove pratiche di spegnimento incendio. Come Definito nel D.Lgs. n. 81/08, art. 18, comma 1, lettere l) e art. 37, comma 9 e art. 46 – DM 10/03/1998 – Circolare prot. 12653 del 23/02/2011 del Ministero dell’Interno, i lavoratori addetti all’emergenza antincendio delle aziende che ricadono nell’allegato X del D.M. 10/03/1998 dovranno successivamente al corso effettuare le verifiche di apprendimento presso il Comando dei VVF al fine di conseguire l’idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge n. 609 del 28/11/96) ed ottenere la successiva Qualifica Rischio Alto.
Destinatari
Il corso si rivolge ai lavoratori designati a svolgere il ruolo di addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio, e ai datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 81/08, svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, per le aziende appartenenti alla classe di rischio LIVELLO III.
Obiettivi
Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021, di fornire un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il corso ha altresì lo scopo di ottemperare all’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 34, comma 2-bis, di frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
Argomenti
Modulo 1. L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ore)
- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all’ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
Modulo 2. STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte) (4 ore)
Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni.
- Misure antincendio (prima parte);
- Reazione al fuoco;
- Resistenza al fuoco;
- Compartimentazione;
- Esodo;
- Rivelazione ed allarme;
- Controllo di fumo e calore
Modulo 3. STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte) (4 ore)
Misure antincendio (seconda parte):
- controllo dell’incendio;
- operatività antincendio;
- gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza;
- controlli e la manutenzione;
- il piano di emergenza.
- procedure di emergenza;
- procedure di allarme;
- procedure di evacuazione
Modulo 4. ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ore)
- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;
- presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);
- esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi;
- presa visione del registro antincendio;
- chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza
Crediti formativi
Il corso consente di acquisire la Qualifica prevista dalla legislazione vigente per ricoprire il ruolo di AEI in aziende appartenenti alla classe di rischio Livello III, la successiva Qualifica è ottenuta eseguendo la verifica con esame presso il Comando dei VVF.
Attestato
Per ogni partecipante sarà rilasciato un Attestato di Frequenza riconosciuto; frequenza e superamento del test finale come stabilito dall’art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08, e dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 n. 223, e come previsto dal decreto dell’Assessorato della Regione Siciliana della salute n. 1619 del 08/08/2012.
Sanzioni
Per la mancata formazione dovuta, Datori di Lavoro e dirigenti sono punibili con l’arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00 (D.Lgs. 81/08, art. 55 comma 5 lettera c).
Inoltre come sancito dal decreto fiscale (D.L. 21/10/2021 n° 146 la mancata formazione rappresenta uno dei motivi di sospensione delle attività.