Specifiche del corso
In tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08, art. 47 comma 2) che ha il ruolo di interfaccia tra l’azienda e i lavoratori, ovvero persona designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della sicurezza e salute degli ambienti di lavoro, partecipare alle riunioni, collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro. L’RLS è eletto in tutte le aziende, o unità produttive secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti, ovvero:
- nelle aziende fino a 15 dipendenti è eletto dai lavoratori al loro interno;
- nelle aziende con più di 15 dipendenti è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno.
Il numero dei Rappresentanti deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva, ma se ciò non dovesse accadere la legge predetermina il numero minimo di Rappresentanti per la sicurezza che deve avere un’azienda in rapporto al numero di dipendenti:
- 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
- 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.
L’RSL per espletare la sua funzione ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 10); le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dell’RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. La durata minima dei corsi è di 32 ore e la qualifica deve essere aggiornata con dei corsi con cadenza annuale di 4 ore per aziende sotto i 50 dipendenti e 8 ore per aziende con numero superiore a 50 dipendenti. E’ richiesta obbligatoriamente la verifica dell’apprendimento.
Destinatari
Il corso è rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori sulla Sicurezza (individuati internamente tra i lavoratori di una stessa azienda).
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di formare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (in aziende con numero inferiore ai 50 dipendenti), così come definiti nell’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09, ha l’obiettivo di fornire adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti di lavoro e fornire adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi aziendali.
Crediti formativi
Il corso consente di mantenere la Qualifica prevista dalla legislazione vigente per ricoprire il ruolo di RLS.
Attestato
Per ogni partecipante sarà rilasciato un Attestato di Qualifica riconosciuto: frequenza superamento del test finale come previsto dall’art. 37, D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 n. 223, e come previsto dal decreto dell’Assessorato della Regione Siciliana della salute n. 1619 del 08/08/2012; subordinato all’effettiva presenza di almeno l’80%, delle ore previste al corso, e al superamento, con giudizio di idoneità, dell’esame finale.
Sanzioni
Per la mancata formazione dovuta, Datori di Lavoro e dirigenti sono punibili con l’arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00 (D.Lgs. 81/08 modificato, art. 55 comma 5 lettera c). Inoltre come sancito dal decreto fiscale (D.L. 21/10/2021 n° 146 la mancata formazione rappresenta uno dei motivi di sospensione delle attività.