Effetti biofisici indiretti e diretti e valori limite di esposizione (vle)
Gli “effetti biofisici indiretti” sono quelli dovuti alla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico quali: interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo); il rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici; l’innesco di detonatori; incendi ed esplosioni causate da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; le correnti di contatto stesse.
Gli “effetti biofisici diretti”, sono quelli provocati direttamente nel corpo umano a causa della presenza al suo interno di un campo elettromagnetico, sono distinti in effetti termici (riscaldamento dei tessuti), in effetti non termici (quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali) e in correnti negli arti.
L’art 207 del D.Lgs 81/08 distingue i VLE in “VLE relativi agli effetti sanitari” e “VLE relativi agli effetti sensoriali”; si tratta di grandezze in generale difficilmente calcolabili o misurabili direttamente. Vengono quindi definiti i Valori di Azione (VA), distinti per campi elettrici e per campi magnetici, in “VA inferiori” e “VA superiori”. L’art. 208 al comma 2 prevede che il datore di lavoro deve assicurare e dimostrare che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e sensoriali.
Valutazione dei rischi
L’identificazione dell’esposizione e la valutazione dei rischi è regolata dall’articolo 209. Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
La strumentazione utilizzata per le misure risponde ad una serie di specifiche fissate nelle norme di buona tecnica, ed in particolare nelle norme CEI 211-6 e 211-7, riguardanti parametri quali l’intervallo dinamico e di frequenza, la risposta in frequenza, l’isotropia, la linearità in ampiezza, la sicurezza e compatibilità elettromagnetica, la risposta a segnali multifrequenza o modulati, la reiezione a campi elettrici o magnetici, l’incertezza strumentale e il tipo di rivelatore che implementa lo strumento rispetto al segnale da misurare. Tutte le informazioni relative a questi parametri sono contenute nelle specifiche tecniche dello strumento.
I vantaggi
Il mancato ricorso ai rilievi dei CEM può portare a risultati non sufficientemente precisi, date le molteplici variabili che possono influenzare le emissioni, determinando quindi una errata valutazione del rischio che può comportare la possibilità di danni per i lavoratori esposti e può esporre il datore di lavoro a sanzioni in seguito a controlli da parte dell’organo di vigilanza.
Le misurazioni pertanto permettono di:
- definire correttamente i valori di esposizione dei lavoratori,
- di valutare correttamente il rischio,
- di definire le misure idonee per la riduzione delle emissioni e/o per la protezione dei lavoratori
- di definire correttamente la tipologia di dispositivi di protezione individuale e/o collettiva eventualmente da implementare
- di definire i lavoratori esposti da sottoporre a sorveglianza sanitaria;
- di non incorrere in possibili sanzioni.
A Chi si rivolge la valutazione del Rischio CEM
La valutazione del Rischio CEM così come definito nel D.Lgs 81/2008 si rivolge a tutti i datori di lavoro di aziende pubbliche e private che abbiano al loro interno lavoratori esposti sia direttamente che indirettamente a fonti di CEM, intendendo con questo termine “qualsiasi persona che indipendente dalla tipologia contrattuale svolge una ‘attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione”, ovvero corrisponde con il campo di applicazione del D.Lgs 81/2008.
Certificazione
Non esiste la certificazione di parte terza rilasciata da un Organismo di certificazione indipendente accreditato che ne garantisca la conformità ai requisiti di legge, ma l’adeguamento si esplica attraverso l’applicazione dei riferimenti di legge, e di una relazione redatta da personale qualificato che ne attesta la congruenza.