Che cosa è la Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE?
L’obiettivo principale della Direttiva 2014/30/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica recepito in Italia dal D.Lgs 80/2016 è quello di assicurare che apparecchiature elettriche non impediscano il corretto funzionamento di altre apparecchiature e delle reti di telecomunicazione e di erogazione dell’energia elettrica, e che tali apparecchiature abbiano un adeguato livello di immunità contro le perturbazioni elettromagnetiche. Questo significa:
- assicurare che le perturbazioni elettromagnetiche prodotte dalle apparecchiature non pregiudichino il corretto funzionamento di altri apparecchi;
- garantire che le apparecchiature abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca alle perturbazioni elettromagnetiche per consentire loro di funzionare come previsto.
Oltre alla conformità alla direttiva è necessario tenere in considerazione delle prescrizioni contenute nelle pertinenti norme armonizzate o alle norme nazionali ove le prime non esistano, che nel caso particolare si possono fondamentalmente suddividere in:
– Norme armonizzate di prodotto o famiglia di prodotti: definiscono i limiti delle emissioni (di tipo condotto irradiato) ed i livelli di immunità a svariati fenomeni elettromagnetici di particolari prodotti o famiglie di prodotti.
– Norme armonizzate generiche: definiscono i limiti delle immissioni ed i livelli di immunità per tutti quei prodotti cui non è applicabile nessuna norma di prodotto o famiglia di prodotti.
– Norme armonizzate di base: definiscono per ogni tipologia di prova la metodologia, le caratteristiche della strumentazione di prova e la configurazione di base della prova.
Tra le principali norme armonizzate a titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano:
EN 60601-1-2: Compatibilità elettromagnetica su apparecchi elettromedicali.
EN 55011: Apparecchi a radiofrequenza industriali, scientifici e medicali (ISM)
EN 55014-1 e 2: Prescrizioni per gli elettrodomestici utensili elettrici e gli apparecchi similari.
EN 55022: Prescrizioni per apparecchi per la tecnologia dell’informazione caratteristiche di radiodisturbo.
EN 55024: Prescrizioni per apparecchiature per la tecnologia dell’informazione (personal computer, stampanti, fax, etc.).
EN 55015: Prescrizioni per apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi.
EN 61547: Prescrizioni per apparecchiature per illuminazione generale.
EN 61000-3-2: Prescrizioni per apparecchiature con corrente di ingresso <= 16A per fase).
EN 61000-3-3: Prescrizioni per apparecchiature con corrente nominale <= 16A e non soggette ad allacciamento su condizione.
EN 61000-6-1: Prescrizioni per apparecchi di illuminazione.
EN 61000-3-6: Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera.
EN 61000-6-2 e 4: Immunità e Emissione per gli ambienti industriali
La valutazione della conformità per i prodotti oggetto della Direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione si e effettua tramite un controllo interno della produzione (autocertificazione da parte del fabbricante), (Modulo A dello schema modulare) condotto dal produttore stesso o dal suo mandatario nell’Unione, senza il coinvolgimento di un ente di notifica di terza parte. Il produttore, per attestare la conformità delle proprie attrezzature alle disposizioni della direttiva istituisce una dichiarazione CE di conformità e appone il marchio CE. Le attrezzature possono essere immesse sul mercato europeo solo dopo aver ottenuto la marcatura CE, senza ulteriori vincoli normativi per quanto riguarda gli aspetti disciplinati dalla direttiva
Quattro gli aspetti principali modificati con la direttiva 2014/30/CE che ha sostituito la vecchia direttiva:
1. Semplificazione delle procedure di attestazione della conformità.
La nuova direttiva riunita in un’unica procedura abolisce le disposizioni che richiedevano l’intervento di un organismo indipendente e concentra tutta la responsabilità sul fabbricante, demandando a quest’ultimo la attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza e la conseguente marcatura CE.
Il risultato è una semplificazione delle procedure, con un conseguente risparmio sul fronte dei costi, e una piena affermazione della responsabilità del produttore.
2. Requisiti più severi in materia di informazioni e documentazione di prodotto. La nuova direttiva chiede ai fabbricanti di fornire nelle dichiarazioni di conformità ulteriori strumenti di controllo, che permettano di identificare in maniera più precisa il prodotto (tipo, numero seriale, etc.) indicando altresì il nominativo e l’indirizzo del fabbricante stesso o del suo agente o, se necessario, dell’importatore stabilito sul territorio dell’Unione. Ciò permette di migliorare la tracciabilità del prodotto, agevolando il compito di sorveglianza sul mercato da parte delle autorità competenti.
3. Regime normativi distinti tra gli apparecchi e per gli impianti fissi. Nella nuova direttiva viene definita la differenza tra “apparecchiatura” e gli “impianti fissi”. Gli impianti fissi sono assemblaggi di vari apparecchi ed altri dispositivi installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente (ad esempio le reti di distribuzione dell’energia elettrica, le reti di telecomunicazione, i grandi macchinari e complessi di macchinari in siti industriali) e possono essere oggetto di continue modifiche, nonché dalle difficoltà riscontrate nell’applicazione a tali impianti di una procedura formale di valutazione della conformità a causa della loro dimensione, della loro complessità, di condizioni di CEM esterne non definite e variabili, di esigenze di funzionamento, ecc.
4. Conformità con i principi generali del Nuovo Approccio. Gli anni di applicazione della Direttiva hanno evidenziato l’efficacia dei principi del Nuovo Approccio nel settore della compatibilità elettromagnetica.
Le fasi della consulenza QSM propedeutiche al rilascio della conformità seguono le seguenti fasi:

Negli anni QSM ha operato su innumerevoli tipologie di prodotti, e ciò ha permesso l’approfondimento delle metodologie utili alla risoluzione dei problemi tecnici e gestionali che spesso sollevano dubbi e incertezze in coloro che devono ideare e realizzare nuovi prodotti.
Grazie all’esperienza dei nostri tecnici, QSM è in grado di affiancare il Fabbricante nell’individuazione della norma applicabile al dispositivo per estetica e di proporre soluzioni efficaci per rendere il prodotto sicuro e affidabile, tenendo sempre in considerazione le esigenze di mercato e di produzione, effettuando le necessarie prove di laboratorio per verificare la corretta costruzione del dispositivo.
I Vantaggi
Applicare Direttiva Bassa Tensione permette all’Organizzazione non solo di raggiungere l’obiettivo di rispettare le leggi Italiane ed europee in tutti i suoi punti e di evitare pesanti sanzioni (anche penali), ma anche di ottenere i seguenti vantaggi:
- Possibilità di accedere al mercato Europeo della produzione e commercializzazione dei Dispositivi
- Assicurare che il materiale in ingresso presso lo stabilimento abbia le caratteristiche richieste dal Regolamento
- Assicurare il controllo dei processi produttivi e la sua rintracciabilità
- Limitare i costi di rientro dei prodotti per difettosità
- Migliore immagine aziendale
- Possibilità di integrazione del Sistema di Gestione della Qualità con altri sistemi di gestione aziendale
Certificazione
La conformità ai requisiti della Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE (EMC)si esplica nella autocertificazione di conformità del prodotto corredata di Marcatura CE. Il produttore deve anche conservare la documentazione tecnica relativa al prodotto e i relativi esiti delle prove di laboratorio per dieci anni dalla sua immissione sul mercato. Non esiste la certificazione di parte terza rilasciata da un Organismo di notifica indipendente accreditato che ne garantisca la conformità ai requisiti della norma; trattasi di norma di buona prassi e l’adeguamento si esplica attraverso l’applicazione della stessa.
A Chi si rivolge la Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE (EMC)?/95/CE
La Direttiva Compatibilità elettromagneticasi rivolge a tutti coloro che producono, detengono, commercializzano e immettono sul mercato europeo: apparecchiature, impianti, impianti fissi, e alle installazioni che contengono apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici (anche montati a bordo di macchine) soggette ad onde elettromagnetiche. In particolare:
Il fabbricante
Il mandatario, o rappresentante autorizzato
L’importatore
Il distributore