Che cosa è La Direttiva codice del Consumo 2001/95?

    La direttiva impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato, non soggetto  ad altre normative e destinato al consumo, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio, indipendentemente dall’applicazione della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento mira a tutelare i consumatori poiché impone agli operatori economici un obbligo generale di immettere nel mercato solo prodotti sicuri prevedendo un sistema interno di controllo e sanzioni più efficaci.

    Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni di sicurezza previste dalla legislazione europea o, in assenza di tali disposizioni, se rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. In mancanza di tali regolamentazioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

    1. le norme nazionali non cogenti (recepimento di norme europee) e le raccomandazioni della Commissione (relativi alla valutazione della sicurezza dei prodotti);
    2. le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;
    3. i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute;
    4. le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;
    5. la sicurezza percepita dai consumatori.

    Obblighi di fabbricanti/produttori

    I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. 
    Essi devono:

    • fornire al consumatore le informazioni della valutazione dei rischi connessi con l’uso del prodotto;
    • adottare disposizioni adeguate a prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, il richiamo e l’informazione e le avvertenze appropriata ed efficace dei consumatori)
    • Informare tempestivamente le Amministrazioni competenti che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza

    Il produttore deve adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

    Obblighi dei distributori

    Anche i distributori sono tenuti a:

    • fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale;
    • agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri
    • fornire la documentazione atta a rintracciare l’origine dei prodotti
    • Informare tempestivamente le Amministrazioni competenti che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza

    Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato nell’allegato I della Direttiva.

    Procedure di certificazione

    Negli anni QSM ha operato su innumerevoli tipologie di prodotti, e ciò ha permesso l’approfondimento delle metodologie utili alla risoluzione dei problemi tecnici e gestionali che spesso sollevano dubbi e incertezze in coloro che devono ideare e realizzare nuovi prodotti.

    Grazie all’esperienza dei nostri tecnici, QSM è in grado di affiancare il Fabbricante nell’individuazione della norma applicabile al prodotto in particolare e di proporre soluzioni efficaci per rendere il prodotto sicuro e affidabile, tenendo sempre in considerazione le esigenze di mercato e di produzione, effettuando le necessarie prove di laboratorio per verificare la corretta costruzione del dispositivo.

    Sui prodotti ricadenti in tale direttiva NON DEVE essere applicata la marcatura CE.

    Le fasi della consulenza QSM propedeutiche al rilascio della Marcatura CE seguono le seguenti fasi:


    I Vantaggi

    Applicare la Direttiva 2001/95/CEpermette all’Organizzazione non solo di raggiungere l’obiettivo di rispettare le leggi Italiane ed europee in tutti i suoi punti e di evitare pesanti sanzioni (anche penali), ma anche di ottenere i seguenti vantaggi:

    1. Possibilità di accedere al mercato Europeo della produzione e commercializzazione
    2. Assicurare che il materiale in ingresso presso lo stabilimento abbia le caratteristiche richieste dal Regolamento
    3. Assicurare il controllo dei processi produttivi e la sua rintracciabilità

    Certificazione

    La conformità ai requisiti della Direttiva 2001/95/CE si esplica nella autocertificazione di conformità del prodotto. Il produttore deve anche conservare la documentazione tecnica relativa al prodotto e i relativi esiti delle prove di laboratorio per dieci anni dalla sua immissione sul mercato. Non esiste la certificazione di parte terza rilasciata da un Organismo di notifica indipendente accreditato che ne garantisca la conformità ai requisiti della norma; trattasi di norma di buona prassi e l’adeguamento si esplica attraverso l’applicazione della stessa.

    A Chi si rivolge la Direttiva 2001/95/CE

    Il Regolamento si rivolge a tutti coloro che producono, detengono, commercializzano e immettono sul mercato europeo tutti quei prodotti, non ancora regolati da specifiche disposizioni, destinato al consumatore, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.

    Sono esclusi i prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.