La Circolare n. 3/2021 del 9 novembre u.s., l’I.N.L. che descrive le nuove modalità ispettive derivanti dalle modifiche all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 introdotte dal D.L. n 146/2021 è in fase di conversione parlamentare (e di conseguenza oggetto di possibili modifiche).
Queste istruzioni descrivono i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento di lavoro irregolare e di violazioni di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008), eliminando la totale discrezionalità da parte degli ispettori.
In questi casi verrà applicato il provvedimento di chiusura dell’attività con effetto immediato e relativo divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. Nello specifico:
- Il limite della presenza di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (lavoratori irregolari) viene abbassato dal 20% al 10%;
- La regolarizzazione dei lavoratori intervenuta dopo l’accesso ispettivo risulterà ininfluente al fine del provvedimento di chiusura;
- In caso di violazioni gravi in materia di salute e sicurezza la nuova normativa non richiede più che le violazioni siano reiterate: al primo evento ispettivo verrà applicato il provvedimento di sospensione, oltre alla sanzione amministrativa corrispondente alla violazione;
- In caso di accertamento di violazione degli obblighi di formazione e addestramento (punto 3 dell’Allegato I) o di fornitura dei DPI (punto 6 dell’Allegato I), potrà essere disposta la sospensione dell’attività, in presenza di ulteriori violazioni, per l’intera parte dell’attività imprenditoriale nell’ambito della quale sono state riscontrate le violazioni stesse, e non dei soli lavoratori come prima.
Ci sono delle deroghe:
- Per la sorveglianza sanitaria può ritenersi sufficiente l’esibizione della prenotazione della visita purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali è necessario il giudizio di idoneità;
- Per gli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 gg. e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare:
- Che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria;
- Che il datore di lavoro abbia pagato le relative ammende, che si considerano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Permane, invece, anche nel nuovo regime dell’art. 14, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%.
Nel caso in cui l’imprenditore non ottemperi al provvedimento di sospensione sarà punito:
- Con l’arresto fino a 6 mesi in caso di inadempienze in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro;
- Con l’arresto fino a 3 mesi o sanzione amministrativa da 2.500 a 6.000 euro nella ipotesi di sospensione per rapporto di lavoro irregolare.
Spett. le Azienda
Con il decreto fiscale (D.L. 21/10/2021 n°146) sono previsti in caso di irregolarità provvedimenti di sospensione all’attività imprenditoriale.
La sospensione è prevista per le seguenti fattispecie di violazioni.
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA | |
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1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi
Note di approfondimento per i punti sopra individuati:
Punto 1: Verificarne la presenza in sito e le firme ultima pagina;
Punto 2: Allo stato attuale è previsto solo per le attività con almeno 10 lavoratori e/o soggette ai VVFF
Punto 3: Per la formazione si intende:
- Formazione generale e specifica lavoratori (entro 60 gg data assunzione);
- Formazione addetti emergenze (primo soccorso ed incendio). Il numero degli addetti deve essere tale da garantirne sempre la presenza in sito;
- Formazione particolare (lavori in quota; guida mezzi sollevamento; rischio elettrico; spazi confinati; DPI 3° categoria es. cinture di sicurezza ecc…).
Punto 4: Verificare presenza nomina e sottoscrizione
Punto 5: Da elaborare per ogni tipologia di cantiere e da far sottoscrivere datore di lavoro; RLS; preposto
Punto 6: Riguarda tutte quelle attività con lavori ad altezze >=2 metri anche su scale (altezza piede rispetto piano calpestio)
Punto 7: Riguarda tutte quelle zone di lavoro con rischio di caduta con quote >= 1 metro (soppalchi, coperture, passaggi ecc)
Punti 8/10: Riguarda le attività di cantiere e le misure organizzative previste nei POS
Punto 11: Tale punto non solo è riferito alla conformità dell’impianto elettrico ma ad una sua verifica e manutenzione periodica. Si dovrà pertanto:
- Acquisire documento di conformità impianto elettrico;
- Stipulare contratto con elettricista per la verifica periodica (minima annuale);
- Stipulare contratto con organismo abilitato per la verifica biennale e/o quinquennale dell’impianto di terra. Lo stesso dovrà essere denunciato all’INAIL mediante procedura CIVA (chiedere al proprio elettricista).
Punto 12: È riferito al controllo periodico da parte dei lavoratori e/o preposti di impianti; attrezzature; presidi di emergenza mediante apposito registro