Certificazione agg.231 – Patrimonio Culturale

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I NUOVI REATI PRESUPPOSTO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.L.GS 231/2001): I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

È stata approvata la Legge n. 22 del 9.3.2022 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“. La legge ha riformato le sanzioni penali prevista per i reati contro il patrimonio culturale ed allineare le misure previste dal nostro codice penale volte a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali con quanto previsto dalla Convention on Offences relating to Cultural Property del Consiglio d’Europa (conclusa il 19 maggio 2017 a Nicosia e ratificata dall’Italia con la Legge n. 6 del 2022) e rafforzare la tutela del patrimonio culturale prevista dalla Nostra Costituzione.
La legge prevede:

  • le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che prima della Legge erano contenute nella maggior parte nel D.l.gs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che si collocano all’interno del nostro codice penale.
  • introduce nuove fattispecie di reato contro il patrimonio ed inasprimento delle pene sui reati già presenti in attuazione alla maggior tutela necessaria per i beni culturali prevista dalla nostra Carta Costituzionale prevedendo anche la possibilità di “confisca allargata”. consentita la c.d. confisca allargata;

La legge è intervenuta anche sul Catalogo dei Reati presupposto previsti dal D.l.gs 231/2001 ampliando l’elenco dei reati anche a quelli contro il patrimonio culturale.
In particolare l’art. 3 della Legge n. 22 del 9/3/2022 introduce all’interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”, che introduce nuovi reati presupposto con l’inserimento delle seguenti fattispecie di reato previste al titolo VIII-bis del Codice Penale:

  • Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  • Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  • Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  • Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
  • Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  • Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
  • Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

Per la commissione dei seguenti reati sono applicabili all’ente anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.
Inoltre, l’elenco dei reati presupposto si amplia ulteriormente con l’introduzione dell’art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, che introduce tra i reati presupposto i seguenti reati:

  • Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
  • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.
  • Con l’ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Conseguentemente all’analisi delle suddette novità legislative, sarà necessario aggiornare il Modello Organizzativo ex art. 6 del D.l.gs 231/2001 al fine di valutare le misure di prevenzione e controllo da adottare in seguito all’aggiornamento del Risk Assesment dell’Organizzazione in materia di 231.